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lunedì 25 novembre 2013

Rispedizione di merci difettose

Nella pratica commerciale è possibile che la merce, una volta importata definitivamente nel territorio nazionale, risulti difettosa, è importante quindi, in particolare per forniture di valore rilevante, che l'operatore sappia quali sono le condizioni, i tempi ed i passi necessari da compiere per poter richiedere il rimborso dei diritti doganali versati.

Per tale eventualità si dovrà fare riferimento agli artt. 135 e seguenti del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U.L.D.) e l'art. 238 del Reg. (CE) n. 2913/92 ossia del Codice Doganale Comunitario; tali norme prevedono la possibilità di rispedire la merce oggetto dell'importazione richiedendo il rimborso dei diritti doganali versati, l'istanza deve, a pena di decadenza, essere presentata dall'importatore o dal suo rappresentante, entro tre mesi dalla data di emissione della bolla doganale, la merce dovrà essere posta a disposizione delle autorità doganali all'atto della presentazione della domanda. 

Al fine di poter ottenere il rimborso dei diritti doganali deve ricorrere una delle condizioni previste dall'articolo 135 T.U.L.D.,  che sono : 
a) la merce risulta difettosa o non conforme alle pattuizioni
b) la merce risulta avariata
c) quando sopravvenute disposizioni ne vietino l'utilizzo o ne limitino notevolmente la disponibilità 
d) variazione rilevante (superiore al 20%) della parità ufficiale del cambio monetario intervenuta prima del pagamento. 
e) rifiuto della concessione di agevolazioni fiscali per merce importata con sospensione dei diritti doganali o di parte di essi. 
f) quando fatti sopravvenuti e non imputabili rendono impossibile l'impiego nell'uso agevolato previsto, quando la merce sia stata oggetto di importazione con agevolazione fiscale. 
g) quando sussistono altri particolari motivi che siano tali da rendere impossibile o non conveniente l'utilizzazione della merce e dipendono da fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore. 

L'accoglimento dell'istanza è subordinato all'accertamento di alcune condizioni, in primis, la merce oggetto della domanda deve essere riconosciuta, in maniera indubbia, come quella precedentemente importata, inoltre, la stessa non deve essere di origine nazionale precedentemente esportata in via definitiva; c'è inoltre da notare che la merce non deve essere stata utilizzata a meno che l'utilizzo non sia necessario al fine di constatare la difettosità. 

Ricade tra gli obblighi del richiedente dimostrare che la difettosità o non conformità sussistesse al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e, per i primi due casi (a e b), che il prezzo non facesse ragionevolmente ritenere che la merce potesse presentare difetti tali da renderla invendibile o inutilizzabile; per completezza rimane da rilevare che, oltre agli aspetti doganali dovranno essere presi in considerazione anche gli aspetti contrattuali,  in particolare per i casi riportati ai punti c d e ed f, che, seppur autorizzino la concessione dell'autorizzazione alla riesportazione ed alla restituzione dei diritti doganali versati, potrebbero non essere sufficienti a far accettare al venditore la restituzione delle merci; in tale eventualità, con le medesime norme, viene regolato il caso della distruzione sotto controllo doganale.

L'Agenzia delle Dogane dovrà rispondere, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e,  nel caso di accoglimento, l'importatore avrà l'obbligo di riesportare le merci entro sessanta giorni dalla notifica.

Fonti: 



mercoledì 20 novembre 2013

Relazione sui prodotti a duplice uso

La Commissione Europea ha presentato in data 16.10.2013, una relazione al Consiglio ed al Parlamento Europeo sull'attuazione del Regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazione, trasferimento, intermediazione e transito di prodotti a duplice uso, che attua gli impegni internazionali assunti a seguito della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1540 del 2004.

Di seguito il Link alla relazione.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0710:FIN:it:PDF

lunedì 18 novembre 2013

ESPORTAZIONE DI BENI A TITOLO GRATUITO

Le cessioni di beni a titolo gratuito destinate in omaggio in paesi extracomunitari pongono diversi problemi di carattere doganale e fiscale. 

La dottrina e la stessa Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 89 dell'1.8.1996) sono concordi nell'affermare che, l'invio di beni fuori dal territorio comunitario in omaggio, configuri un esportazione non solo ai fini fiscali ma anche ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, con il conseguente regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d.P.R. 633/1972. 

Quando si è in presenza di una operazione doganale di esportazione definitiva ed i beni oggetto dell'omaggio siano destinati all'immissione in consumo in un paese terzo, l'invio gratuito configura una cessione  nel caso di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall'impresa; si ritiene quindi sia corretto procedere con l'emissione di una regolare fattura in regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 d.P.R. 633/72 con l'indicazione del valore normale dei beni e l'annotazione che si tratta di omaggi ceduti a titolo gratuito.

Altri autori ritengono invece debba procedersi con l'emissione della c.d. fattura pro-forma o di una lista valorizzata redatta su carta intestata dell'azienda, ai fini doganali, tale prassi, anche se generalmente accettata in ambito doganale, deve ritenersi non corretta nelle ipotesi di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall'impresa, mentre, si ritiene corretta nel caso dell'invio di merci non commercializzate né prodotte dall'impresa, di beni acquistati senza detrazione dell'imposta o nel caso si tratti di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.

Le cessioni di beni in omaggio possono ritenersi esportazioni ai fini dell'art. 8, bisogna però sottolineare che la loro rilevanza ai fini Iva non è completa perché non possono costituire titolo per la costruzione del Plafond, in questo tipo di operazioni manca il requisito fondamentale dell'onerosità; pur costituendo quindi un'operazione di esportazione definitiva, l'invio di beni in omaggio prodotti o commercializzati ordinariamente dall'impresa, l'assenza di un corrispettivo non consente di includere tale operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond.

In conclusione deve ritenersi corretta l'emissione di una fattura con l'indicazione di non imponibilità ex art. 8 comma 1 d.P.R. 633/1972 nei casi di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall'azienda, che riporti il valore normale e l'indicazione che trattasi di beni inviati in omaggio, tale fattura sarà utilizzata per l'emissione della bolla doganale ma la cessione non consentirà la creazione del Plafond, nei casi di cessioni di prodotti diversi da quelli commercializzati o prodotti dall'azienda o di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati sarà sufficiente l'emissione di una lista valorizzata o fattura pro-forma.

In ogni caso, per le merci inviate all'estero, sarà necessario emettere una Bolla doganale, quindi, è fondamentale che i beni inviati siano scortati da un documento (fattura, lista valorizzata o fattura pro-forma) che riporti i dati necessari per la compilazione del DAU.