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lunedì 28 aprile 2014

MERCI INVIATE IN LAVORAZIONE ALL'ESTERO

La ditta IT1 (IT) invia in Serbia, alla ditta XS1 (Serbia), separata ed indipendente dalla prima, del materiale con Lista Valorizzata per la produzione di macchinari, tale materiale viene inviato dalla ditta Italiana solo successivamente alla stipula di un contratto con il destinatario finale XX (Russia), che prevede la vendita dei macchinari finiti.
            I macchinari sono prodotti dalla XS1 (Serbia) su specifiche tecniche inviate da IT1 che, a sua volta, progetta i macchinari su indicazione del cliente finale Russo; tali indicazioni tecniche sono reperibili sul contratto di cessione, ma sono suscettibili di modifica durante la lavorazione, tempi e termini di resa, pur se preventivamente concordati, sono anchessi modificabili; il terzista esegue la lavorazione in forza di un contratto tra la ditta Italiana e la ditta Serba, dal quale si evince chiaramente che si tratta di una fornitura di esclusiva lavorazione.
            La merce inviata da IT1 viene immessa nel territorio Serbo in regime di Perfezionamento Attivo e viene inviata al destinatario con Bolla Doganale di esportazione emessa da XS1 (Serbia) direttamente dalla Serbia alla Russia; Si chiede quindi se, al termine della lavorazione effettuata, IT1 dovrà fatturare al committente Russo in art. 8 D.P.R. 633/72, o se la cessione dovrà essere inquadrata nellambito dellart. 7 Bis medesimo Decreto, stante limpegno contrattuale al trasferimento della proprietà del bene oggetto della fornitura una volta conclusa la produzione.

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            Il contratto esistente tra la ditta Italiana ed il committente Russo si può far rientrare nella fattispecie della vendita di cosa futura (art. 1348 1472 c.c.), nella vendita di cosa futura, in cui lacquirente non si assume il rischio delleventuale insussistenza successiva delloggetto, il contratto concluso è valido ma inefficace finché il bene, oggetto del contratto, non venga ad esistenza. Dal dato letterale della norma si evince che il trasferimento della proprietà, in questo contratto, avverrà solo nel momento in cui il bene venga ad esistenza, nel caso loggetto non venga ad esistenza il legislatore parla di nullità del contratto, anche se la dottrina ritiene si debba più correttamente fare riferimento allinefficacia posto che la nullità attiene alle sole ipotesi di radicale ed originaria invalidità della regola contrattuale; oggetto del contratto è il macchinario finito, prodotto per contro della ditta IT1 dal terzista Serbo in forza di un accordo di fornitura stipulato precedentemente (Ultima revisione 2009).
            Chiarito questo aspetto contrattuale, necessario al corretto inquadramento della cessione, si può, grazie anche ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. V, sentenza 23588 del 20 dicembre 2012), ed alla risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 emessa dellAgenzia delle Entrate, ritenere che non debba sussistere una specifica sequenza temporale ai fini dellinquadramento della cessione secondo i criteri stabiliti dallart. 8, comma 1, del DPR n. 633/72, tali criteri sono, il trasporto fuori dal territorio dellUnione Europea ed il trasferimento dei diritti di proprietà; nella cessione in questione però, è ben chiara la volontà di cedere la proprietà del bene una volta conclusa la lavorazione, ma sussistono fondati dubbi circa la possibilità di inquadrare la vendita secondo i criteri stabiliti dal già citato art. 8, in quanto, il prodotto finito, è costruito fuori dal territorio comunitario, anche se su specifiche tecniche, progetti e materiali inviati dallItalia, la materia prima è inviata al terzista con lista valorizzata, ovvero esportazione senza trasferimento della proprietà, il prodotto finito viene inviato direttamente dalla Serbia alla Russia.
            Per quanto attiene allinvio dei materiali da sottoporre a lavorazione, linvio con Lista Valorizzata comporta unesportazione senza trasferimento della proprietà, tale operazione rileva quale esportazione ai fini doganali, per questo motivo la merce inviata in conto lavorazione assume la posizione di merce Extra-Comunitaria una volta varcati i confine UE, ciò comporta che, allatto delleventuale reimportazione dei prodotti compensatori o del materiale inviato in lavorazione, loperazione doganale si configuri come unimmissione in libera pratica, si ha quindi una vera e propria importazione, il cui valore imponibile, ai fini Iva, viene formato dal valore dei beni sommato al valore pattuito per la lavorazione.
            Per questo motivo, a mio modo di vedere, e per quanto disposto dalla Direttiva 77/388/CEE, la cessione di merce prodotta in un paese terzo, anche se con materiale inviato dallItalia con lista valorizzata, quindi di proprietà del committente Italiano, non può considerarsi bene nazionale, o meglio, per quanto concerne la sua posizione Doganale, si tratta a tutti gli effetti di merci terze, la cessione delle merci, anche se effettuata in forza di un contratto preesistente, non assume alcuna rilevanza ai fini dell'imposta per mancanza del presupposto territoriale di cui all'articolo 7, comma 2, Dpr 633/72, in quanto i beni non sono esistenti  nel territorio dello Stato italiano e devono essere considerati beni provenienti da paese terzo, pertanto, l'operazione è considerata fuori campo Iva; inoltre, sempre per quanto disposto con la Direttiva CEE sopra citata, è da considerare rilevante il luogo di esistenza fisica dei beni oggetto della vendita, e come sopra esposto, per quanto attiene al regime doganale delle merci esportate ed alla posizione doganale dei prodotti compensatori, oltre che, ai termini contrattuali di cessione, ovvero la venuta ad esistenza dei beni, la cessione è da considerarsi carente del presupposto territoriale; appare utile, a questo punto, definire cosa prevede la normativa doganale per definire la posizione delle merci :
-              Per beni nazionali si intendono le merci e i prodotti che sono originari dellItalia, perché qui realizzati o il cui perfezionamento sia avvenuto nel nostro territorio. Dunque, sono considerati nazionali anche i beni ottenuti da merci di provenienza estera lavorate in Italia, anche mediante una o più lavorazioni diverse, e anche nel caso in cui il processo di trasformazione sia stato avviato in Paesi terzi, purchè i beni abbiano subito in Italia la fase terminale del loro processo produttivo, ottenendo un prodotto nuovo;
-           Per beni nazionalizzati si intendono quei beni di origine estera che sono stati definitivamente importati in Italia, cioè per i quali sono stati assolti i dazi e lIVA nello Stato italiano.
-           Per beni comunitari si intendono i beni originari di altro Stato U.E. perché ivi prodotti ovvero quelli di provenienza estera ma importati definitivamente nella U.E., o ancora quelli di provenienza estera ma immessi in libera pratica in Italia o in un altro Stato della UE con pagamento dei soli dazi e non dellIVA che sarà dovuta solo nel Paese di destinazione finale del bene.
            La risoluzione dellAgenzia delle Entrate n. 94/E del  13 dic. 2013 fa riferimento ad uno specifico caso di contratto molto simile al Consignment Stock, in cui le merci, in forza di un contratto di cessione preesistente, lasciano il territorio comunitario per essere immagazzinate in un deposito a disposizione dellacquirente, tale fattispecie contrattuale risulta, a mio avviso, non affine alla tipologia contrattuale vigente tra IT1, XS1 ed il committente Russo, inoltre, tale nota, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione sez. V, sentenza 23588 del 20 dicembre 2012, espressamente richiede un unitarietà contrattuale che difficilmente è riscontrabile nelloperazione effettuata dalla ditta Italiana; la difficoltà di provare ununitarietà contrattuale, oltre le perplessità note e meglio specificate sopra, fanno si che  si debba ritenere più opportuno emettere fattura in applicazione dellart. 7 bis D.P.R. 633/72. 
            In estrema sintesi quindi, a parere di chi scrive, la Nota dellAgenzia delle Entrate non può considerarsi come risolutiva, in quanto il tipo di contratto preso in esame è troppo distante da quello in vigore tra IT1 e XS1, inoltre, la merce oggetto del contratto tra IT1 ed il committente Russo, viene ed esistenza in territorio Extra-Europeo e, a livello Doganale, risulta essere merce Terza, ovvero, non fisicamente esistente sul territorio comunitario.



Fonti:    
-Direttiva 77/388/CEE.
-Risoluzione Agenzia Entrate n. 94/E del 13 dicembre 2013.
-Sentenza della Corte di Cassazione sez. V, sentenza 23588 del 20 dicembre 2012.
-Reg. CEE n. 2913/1992 (cd. Codice Doganale Comunitario o CDC).
-Reg. CEE 2454/1993 (Disposizioni di Attuazione al Codice Doganale Comunitario).
-Risoluzione Agenzia Entrate 5 maggio 2005, n. 58/E
-Documento Camera di Commercio di Lodi - Unioncamere Lombardia - LA DISCIPLINA IVA NELLE    OPERAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI - 2010.
-Risoluzione min. n. 391613 del 22 dicembre 1982. IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE NELLA DISCIPLINA IVA di Giampaolo Giuliani - Unione Industriali  TrevisoVenezia - 2009.
-Norma di Comportamento n. 161 Associazione Dottori Commercialisti di Milano.
-Circolare Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario 15.07.1999, n. 156/E/1999/33398

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