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martedì 24 settembre 2013

Esportazione Temporanea per esposizione

Sempre più spesso, grazie anche alla facilità di comunicazione, le pratiche commerciali e le tecniche di
vendita prevedono l'esposizione presso fiere internazionali, l'invio di prodotti in conto visione o in conto vendita, oppure in prova. 

In questi casi l'esportatore ha a disposizione due possibilità, l'emissione di una bolla doganale di Esportazione Temporanea presso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, oppure, l'emissione, presso la camera di Commercio, di un Carnet ATA.

Nella prima ipotesi, per le merci destinate a fiere, esposizioni, per il conto visione, prove, e negli altri casi previsti dall'art. 214 del D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.), potranno essere ammessi al regime di temporanea esportazione se riconoscibili e previa autorizzazione, con la presentazione di una fattura Proforma o meglio, di una lista valorizzata,  in cui sia descritta in maniera esaustiva la merce esportata e siano indicati gli eventuali riferimenti a matricole o numeri di serie riportati nelle merci; la documentazione dovrà essere integrata da una richiesta di ammissione temporanea in cui si dovranno specificare le motivazioni ed il termine entro il quale la merce verrà reimportata oltre ai documenti necessari per il trasporto (CMR etc.), per completezza si fa presente che, secondo quanto previsto dalla circolare 7/148/IX del 21.01.1982, il termine massimo di  permanenza all'estero della merce temporaneamente esportata è di cinque anni. 

Nella seconda ipotesi, ovvero l'emissione da parte della C.C.I.A.A. di un carnet ATA, ci sarà un notevole vantaggio in termini di semplificazione delle operazioni doganali e il risultato finale sarà il medesimo, ovvero la reimportazione delle merci senza il pagamento dei diritti doganali, il paese destinatario dovrà però aver aderito alla convenzione ATA. (la lista dei paesi aderenti è reperibile qui).

La merce, una volta esportata temporaneamente potrà essere reimportata scaricando il carnet ATA o con bolla di reimportazione IM 6 in totale esenzione dei diritti, mentre, nel caso di vendita, si dovrà regolarizzare l'operazione con l'emissione di una bolla di esportazione definitiva. 

In casi di esportazione temporanea è sempre necessario preventivamente contattare il proprio Doganalista o casa di spedizioni di fiducia,  in modo da valutare la fattibilità dell'operazione e definire le modalità operative, in quanto, come spesso avviene,  possono essere richiesti documenti o formalità ulteriori. 

 
Fonti e Link: 


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