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martedì 24 settembre 2013

Esportazione Temporanea per esposizione

Sempre più spesso, grazie anche alla facilità di comunicazione, le pratiche commerciali e le tecniche di
vendita prevedono l'esposizione presso fiere internazionali, l'invio di prodotti in conto visione o in conto vendita, oppure in prova. 

In questi casi l'esportatore ha a disposizione due possibilità, l'emissione di una bolla doganale di Esportazione Temporanea presso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, oppure, l'emissione, presso la camera di Commercio, di un Carnet ATA.

Nella prima ipotesi, per le merci destinate a fiere, esposizioni, per il conto visione, prove, e negli altri casi previsti dall'art. 214 del D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.), potranno essere ammessi al regime di temporanea esportazione se riconoscibili e previa autorizzazione, con la presentazione di una fattura Proforma o meglio, di una lista valorizzata,  in cui sia descritta in maniera esaustiva la merce esportata e siano indicati gli eventuali riferimenti a matricole o numeri di serie riportati nelle merci; la documentazione dovrà essere integrata da una richiesta di ammissione temporanea in cui si dovranno specificare le motivazioni ed il termine entro il quale la merce verrà reimportata oltre ai documenti necessari per il trasporto (CMR etc.), per completezza si fa presente che, secondo quanto previsto dalla circolare 7/148/IX del 21.01.1982, il termine massimo di  permanenza all'estero della merce temporaneamente esportata è di cinque anni. 

Nella seconda ipotesi, ovvero l'emissione da parte della C.C.I.A.A. di un carnet ATA, ci sarà un notevole vantaggio in termini di semplificazione delle operazioni doganali e il risultato finale sarà il medesimo, ovvero la reimportazione delle merci senza il pagamento dei diritti doganali, il paese destinatario dovrà però aver aderito alla convenzione ATA. (la lista dei paesi aderenti è reperibile qui).

La merce, una volta esportata temporaneamente potrà essere reimportata scaricando il carnet ATA o con bolla di reimportazione IM 6 in totale esenzione dei diritti, mentre, nel caso di vendita, si dovrà regolarizzare l'operazione con l'emissione di una bolla di esportazione definitiva. 

In casi di esportazione temporanea è sempre necessario preventivamente contattare il proprio Doganalista o casa di spedizioni di fiducia,  in modo da valutare la fattibilità dell'operazione e definire le modalità operative, in quanto, come spesso avviene,  possono essere richiesti documenti o formalità ulteriori. 

 
Fonti e Link: 


martedì 10 settembre 2013

Riduzione dell'Iva all'Importazione

Il meccanismo dell'inversione contabile consente agli importatori di ridurre l'importo dell'Iva da versare in Dogana all'atto dell'immissione in consumo di prodotti che hanno subito una lavorazione all'estero. 

Come precedentemente visto nell'articolo riguardante il Valore in dogana delle merci, l'imponibile al quale fare riferimento per il calcolo dei diritti doganali è formato dal valore della lavorazione comprensivo del valore del materiale esportato, anche nel caso di esportazione senza il trasferimento della proprietà, ossia, con lista valorizzata. 

La questione della doppia imposizione Iva, segnatala da importanti testate specializzate tra cui Il Sole 24 ore e ItaliaOggi, è sorta in seguito alla riforma della territorialità delle prestazione ad opera del D.Lgs. n. 18/2010, è stata chiarita con la circolare n. 37/2011 dell'Agenzia delle Entrate a cui è seguita la nota prot.n. 54918 del 7 settembre 2011 dell'Agenzia delle Dogane. 

In sintesi, con l'introduzione delle nuove norme circa la territorialità delle prestazioni, le lavorazioni, che prima si consideravano effettuate nel luogo di esecuzione materiale, alla luce delle nuove disposizioni legislative, si considerano effettuate nel paese di stabilimento del committente se soggetto passivo nazionale; ciò comporta che il committente nazionale è tenuto all'assolvimento dell'Iva con il meccanismo dell'Inversione contabile; nel caso di prestazioni eseguite fuori dall'UE, all'introduzione nel territorio comunitario dei prodotti compensatori, l'imponibile sarà determinato secondo le norme doganali sopra in breve menzionate, con il rischio di doppia imposizione. 

Con la nota dell'Agenzia delle Dogane sopra riportata, viene chiarito che l'imposta versata con il meccanismo dell'inversione contabile dovrà essere dedotta da quella liquidata in Dogana all'atto dell'importazione, la riduzione avverrà però esclusivamente se l'importatore sarà in grado di dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta, tale prova sarà fornita con la presentazione dell'Autofattura o con la fatture estera debitamente integrata. 

Nella dichiarazione doganale si dovrà procedere quindi alla liquidazione dell'Iva secondo quanto previsto dall'art. 69 del DPR 633/72 in applicazione della normativa doganale (art. 151 Reg. CEE 2913/92 e art. 591 Reg. CEE 2454/93), ovvero, all'indicazione del totale Imponibile Iva (importo della lavorazione comprensivo dell'importo dei materiali utilizzati) con il codice 405; successivamente, con il codice 407 si procederà allo storno dell'ammontare dell'Iva assolta con il procedimento del Reverse charge; inoltre, nella casella 44 del DAU dovranno essere indicati gli estremi del documento presentato, che attesta l'avvenuto assolvimento dell'imposta. 

Risulta importante chiarire due ulteriori punti; qualora il committente/importatore non sia in grado di dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta con il sistema del Reverse Charge sulla prestazione di lavorazione al momento della presentazione della dichiarazione doganale, si applicherà la procedura finora seguita, e quindi, sarà dovuto il pagamento dell'Iva calcolata sul totale Imponibile determinato in base alla normativa doganale; l'importatore, inoltre, in base a quanto previsto dalla normativa fiscale, sarà tenuto ad emettere Autofattura senza applicazione dell'Iva indicando "Iva assolta in Dogana con document n. XXXXX del XXXXX". 

Fonti e Link