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lunedì 25 novembre 2013

Rispedizione di merci difettose

Nella pratica commerciale è possibile che la merce, una volta importata definitivamente nel territorio nazionale, risulti difettosa, è importante quindi, in particolare per forniture di valore rilevante, che l'operatore sappia quali sono le condizioni, i tempi ed i passi necessari da compiere per poter richiedere il rimborso dei diritti doganali versati.

Per tale eventualità si dovrà fare riferimento agli artt. 135 e seguenti del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U.L.D.) e l'art. 238 del Reg. (CE) n. 2913/92 ossia del Codice Doganale Comunitario; tali norme prevedono la possibilità di rispedire la merce oggetto dell'importazione richiedendo il rimborso dei diritti doganali versati, l'istanza deve, a pena di decadenza, essere presentata dall'importatore o dal suo rappresentante, entro tre mesi dalla data di emissione della bolla doganale, la merce dovrà essere posta a disposizione delle autorità doganali all'atto della presentazione della domanda. 

Al fine di poter ottenere il rimborso dei diritti doganali deve ricorrere una delle condizioni previste dall'articolo 135 T.U.L.D.,  che sono : 
a) la merce risulta difettosa o non conforme alle pattuizioni
b) la merce risulta avariata
c) quando sopravvenute disposizioni ne vietino l'utilizzo o ne limitino notevolmente la disponibilità 
d) variazione rilevante (superiore al 20%) della parità ufficiale del cambio monetario intervenuta prima del pagamento. 
e) rifiuto della concessione di agevolazioni fiscali per merce importata con sospensione dei diritti doganali o di parte di essi. 
f) quando fatti sopravvenuti e non imputabili rendono impossibile l'impiego nell'uso agevolato previsto, quando la merce sia stata oggetto di importazione con agevolazione fiscale. 
g) quando sussistono altri particolari motivi che siano tali da rendere impossibile o non conveniente l'utilizzazione della merce e dipendono da fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore. 

L'accoglimento dell'istanza è subordinato all'accertamento di alcune condizioni, in primis, la merce oggetto della domanda deve essere riconosciuta, in maniera indubbia, come quella precedentemente importata, inoltre, la stessa non deve essere di origine nazionale precedentemente esportata in via definitiva; c'è inoltre da notare che la merce non deve essere stata utilizzata a meno che l'utilizzo non sia necessario al fine di constatare la difettosità. 

Ricade tra gli obblighi del richiedente dimostrare che la difettosità o non conformità sussistesse al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e, per i primi due casi (a e b), che il prezzo non facesse ragionevolmente ritenere che la merce potesse presentare difetti tali da renderla invendibile o inutilizzabile; per completezza rimane da rilevare che, oltre agli aspetti doganali dovranno essere presi in considerazione anche gli aspetti contrattuali,  in particolare per i casi riportati ai punti c d e ed f, che, seppur autorizzino la concessione dell'autorizzazione alla riesportazione ed alla restituzione dei diritti doganali versati, potrebbero non essere sufficienti a far accettare al venditore la restituzione delle merci; in tale eventualità, con le medesime norme, viene regolato il caso della distruzione sotto controllo doganale.

L'Agenzia delle Dogane dovrà rispondere, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e,  nel caso di accoglimento, l'importatore avrà l'obbligo di riesportare le merci entro sessanta giorni dalla notifica.

Fonti: 



mercoledì 20 novembre 2013

Relazione sui prodotti a duplice uso

La Commissione Europea ha presentato in data 16.10.2013, una relazione al Consiglio ed al Parlamento Europeo sull'attuazione del Regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazione, trasferimento, intermediazione e transito di prodotti a duplice uso, che attua gli impegni internazionali assunti a seguito della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1540 del 2004.

Di seguito il Link alla relazione.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0710:FIN:it:PDF

lunedì 18 novembre 2013

ESPORTAZIONE DI BENI A TITOLO GRATUITO

Le cessioni di beni a titolo gratuito destinate in omaggio in paesi extracomunitari pongono diversi problemi di carattere doganale e fiscale. 

La dottrina e la stessa Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 89 dell'1.8.1996) sono concordi nell'affermare che, l'invio di beni fuori dal territorio comunitario in omaggio, configuri un esportazione non solo ai fini fiscali ma anche ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, con il conseguente regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d.P.R. 633/1972. 

Quando si è in presenza di una operazione doganale di esportazione definitiva ed i beni oggetto dell'omaggio siano destinati all'immissione in consumo in un paese terzo, l'invio gratuito configura una cessione  nel caso di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall'impresa; si ritiene quindi sia corretto procedere con l'emissione di una regolare fattura in regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 d.P.R. 633/72 con l'indicazione del valore normale dei beni e l'annotazione che si tratta di omaggi ceduti a titolo gratuito.

Altri autori ritengono invece debba procedersi con l'emissione della c.d. fattura pro-forma o di una lista valorizzata redatta su carta intestata dell'azienda, ai fini doganali, tale prassi, anche se generalmente accettata in ambito doganale, deve ritenersi non corretta nelle ipotesi di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall'impresa, mentre, si ritiene corretta nel caso dell'invio di merci non commercializzate né prodotte dall'impresa, di beni acquistati senza detrazione dell'imposta o nel caso si tratti di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.

Le cessioni di beni in omaggio possono ritenersi esportazioni ai fini dell'art. 8, bisogna però sottolineare che la loro rilevanza ai fini Iva non è completa perché non possono costituire titolo per la costruzione del Plafond, in questo tipo di operazioni manca il requisito fondamentale dell'onerosità; pur costituendo quindi un'operazione di esportazione definitiva, l'invio di beni in omaggio prodotti o commercializzati ordinariamente dall'impresa, l'assenza di un corrispettivo non consente di includere tale operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond.

In conclusione deve ritenersi corretta l'emissione di una fattura con l'indicazione di non imponibilità ex art. 8 comma 1 d.P.R. 633/1972 nei casi di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall'azienda, che riporti il valore normale e l'indicazione che trattasi di beni inviati in omaggio, tale fattura sarà utilizzata per l'emissione della bolla doganale ma la cessione non consentirà la creazione del Plafond, nei casi di cessioni di prodotti diversi da quelli commercializzati o prodotti dall'azienda o di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati sarà sufficiente l'emissione di una lista valorizzata o fattura pro-forma.

In ogni caso, per le merci inviate all'estero, sarà necessario emettere una Bolla doganale, quindi, è fondamentale che i beni inviati siano scortati da un documento (fattura, lista valorizzata o fattura pro-forma) che riporti i dati necessari per la compilazione del DAU. 

  




lunedì 28 ottobre 2013

Importazione di beni

Le importazioni di beni provenienti da paesi non comunitari nel territorio dello stato sono disciplinate, ai
fini IVA, dagli artt. 67 e seguenti del Dpr 633/72, tali operazioni possono essere o meno assoggettate ad imposta.

L'importazione comporta l'emissione del documento doganale di Importazione (IM) ed il pagamento dei dazi e dell'Iva se dovuti, tali imposte devono essere calcolate sulla base imponibile data dall'importo fatturato e dagli eventuali altri elementi che concorrono alla formazione del valore in dogana, utilizzando, nel caso il valore sia espresso in valuta diversa dall'Euro, il cambio doganale, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed aggiornato con cadenza mensile. 

Il documento doganale è l'unico rilevante ai fini Iva, da ciò consegue che solo tale documento dovrà essere annotato nel registro IVA acquisti.

l'articolo 67 del DPR 633/72 definisce le importazioni come tutte le operazioni di introduzione di beni nel territorio dello stato e prevenienti da paesi non compresi nel territorio della Comunità purchè non immessi in libera pratica in altro stato membro, ed in particolare :
(art. 67 co.1 D.P.R. 633/1972) 
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

Il successivo art. 70 al comma 1° impone che, per le operazioni di Importazione, l'imposta dovuto sia accertata e liquidata in dogana per ciascuna operazione; l'importo dovuto, calcolato in bolla doganale secondo le norme doganali relative ai diritti di confine, sarà quindi versato in dogana secondo le modalità previste e riconoscibili dalle indicazioni contenute nel campo 44 sottocasella "MP", dal rappresentante in dogana per conto dell'Importatore. 

ai sensi degli artt. 72 e seguenti del DPR citato, alcune operazioni, sebbene siano da considerarsi importazioni di beni, non sono soggette ad imposta, tra queste sono da ricordare, le importazioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, le importazioni non soggette ad imposta secondo trattati ed accordi internazionali (beni inviati a sedi consolari, comandi militari, sedi dell'Unione Europea etc.) e, da ultime, le operazioni di beni indicati all'art. 74 co. 8 e 9 che riporto integralmente : 

(art. 74 co. 8 e 9 D.P.R. 633/1972) 

8. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
9. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21).

mercoledì 23 ottobre 2013

Esportazioni senza trasferimento della proprietà

La fattispecie in esame è rappresentata dalle esportazioni "definitive" ai fini doganali, alle quali però
non consegue un trasferimento della proprietà dei beni in senso giuridico; tale fattispecie è stata delineata dall'Amministrazione finanziaria con la Nota del Min.Finanze prto. 1248 del 6 maggio 1997. 

La nota ministeriale ha per oggetto il "regime doganale applicabile in caso di invio in Paesi terzi di merci per lavorazione, senza trasferimento di proprietà, destinata ed essere reintrodotte sotto forma di prodotti compensatori", Il regime in argomento è utilizzato per risolvere difficoltà di carattere operativo riscontrate in presenza di pratiche doganali di temporanea esportazione in perfezionamento passivo. 

Nella nota sono forniti importanti chiarimenti sul rapporto intercorrente tra i regimi doganali di esportazione definitiva e temporanea esportazione, nonché importanti riflessi in campo IVA. 

Risulta, dalla lettura della Nota e della documentazione successiva, che non vi è alcun obbligo per l'operatore  di utilizzare il regime del perfezionamento passivo, sottoposto a preventiva autorizzazione, in quanto questo costituisce un agevolazione per l'esportatore che ha la facoltà di ricorrervi o meno; esiste quindi la possibilità di ricorrere liberamente all'esportazione definitiva nel caso non si ritenga di scegliere la complessa procedura del perfezionamento passivo.

Effettuare un esportazione definitiva per materie prime destinate ad essere reimportate sotto forma di prodotti compensatori non implica il realizzarsi di una cessione all'esportazione ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 633/1972 e tali cessioni non concorrono alla formazione di "Plafond". 

In assenza di trasferimento di proprietà e quindi, in assenza di una cessione all'esportazione rilevante ai fini Iva, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, il documento necessario per  l'effettuazione della pratica doganale di esportazione può essere costituito da una Lista Valorizzata, redatta su carta intestata con l'indicazione dei beni inviati all'estero, da annotare su apposito registro.

La bolla doganale emessa dovrà riportare la dicitura "non valida ai fini dell'art. 8 el D.P.R. n. 633/1972". 

Uno degli aspetti più importanti riguarda però l'eventualità che i beni rimangano all'estero,  la nota espressamente afferma che, nel caso le merci  dovessero essere oggetto di cessione, tale transazione non assume rilevanza ai fini dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

fonti:
Agenzia delle Dogane 
Agenzia delle Entrate 
D.P.R. 633/1972

lunedì 21 ottobre 2013

Nuovo codice Doganale Comunitario


Nella GU UE L 269 del 10.10.2013 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. 

Questo regolamento è applicabile a partire dal 1° giugno 2016, salvo per gli articoli che permettono alla Commissione europea di adottare gli atti delegati e gli atti esecutivi.

Per l'applicabilità completa sarà necessario attendere la pubblicazione del Regolamento attuativo.

Elenco dei posti d'ispezione Frontalieri


Nella Gazzetta Ufficiale UE L 267 del 9.10.2013 è stata pubblicata la decisione di esecuzione della Commissione, del 7 ottobre 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri. 

In tali punti d'ispezione sono possibili i controlli veterinari e zootecnici su prodotti in ingresso nella comunità europea e provenienti da paesi terzi. 



martedì 24 settembre 2013

Esportazione Temporanea per esposizione

Sempre più spesso, grazie anche alla facilità di comunicazione, le pratiche commerciali e le tecniche di
vendita prevedono l'esposizione presso fiere internazionali, l'invio di prodotti in conto visione o in conto vendita, oppure in prova. 

In questi casi l'esportatore ha a disposizione due possibilità, l'emissione di una bolla doganale di Esportazione Temporanea presso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, oppure, l'emissione, presso la camera di Commercio, di un Carnet ATA.

Nella prima ipotesi, per le merci destinate a fiere, esposizioni, per il conto visione, prove, e negli altri casi previsti dall'art. 214 del D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.), potranno essere ammessi al regime di temporanea esportazione se riconoscibili e previa autorizzazione, con la presentazione di una fattura Proforma o meglio, di una lista valorizzata,  in cui sia descritta in maniera esaustiva la merce esportata e siano indicati gli eventuali riferimenti a matricole o numeri di serie riportati nelle merci; la documentazione dovrà essere integrata da una richiesta di ammissione temporanea in cui si dovranno specificare le motivazioni ed il termine entro il quale la merce verrà reimportata oltre ai documenti necessari per il trasporto (CMR etc.), per completezza si fa presente che, secondo quanto previsto dalla circolare 7/148/IX del 21.01.1982, il termine massimo di  permanenza all'estero della merce temporaneamente esportata è di cinque anni. 

Nella seconda ipotesi, ovvero l'emissione da parte della C.C.I.A.A. di un carnet ATA, ci sarà un notevole vantaggio in termini di semplificazione delle operazioni doganali e il risultato finale sarà il medesimo, ovvero la reimportazione delle merci senza il pagamento dei diritti doganali, il paese destinatario dovrà però aver aderito alla convenzione ATA. (la lista dei paesi aderenti è reperibile qui).

La merce, una volta esportata temporaneamente potrà essere reimportata scaricando il carnet ATA o con bolla di reimportazione IM 6 in totale esenzione dei diritti, mentre, nel caso di vendita, si dovrà regolarizzare l'operazione con l'emissione di una bolla di esportazione definitiva. 

In casi di esportazione temporanea è sempre necessario preventivamente contattare il proprio Doganalista o casa di spedizioni di fiducia,  in modo da valutare la fattibilità dell'operazione e definire le modalità operative, in quanto, come spesso avviene,  possono essere richiesti documenti o formalità ulteriori. 

 
Fonti e Link: 


martedì 10 settembre 2013

Riduzione dell'Iva all'Importazione

Il meccanismo dell'inversione contabile consente agli importatori di ridurre l'importo dell'Iva da versare in Dogana all'atto dell'immissione in consumo di prodotti che hanno subito una lavorazione all'estero. 

Come precedentemente visto nell'articolo riguardante il Valore in dogana delle merci, l'imponibile al quale fare riferimento per il calcolo dei diritti doganali è formato dal valore della lavorazione comprensivo del valore del materiale esportato, anche nel caso di esportazione senza il trasferimento della proprietà, ossia, con lista valorizzata. 

La questione della doppia imposizione Iva, segnatala da importanti testate specializzate tra cui Il Sole 24 ore e ItaliaOggi, è sorta in seguito alla riforma della territorialità delle prestazione ad opera del D.Lgs. n. 18/2010, è stata chiarita con la circolare n. 37/2011 dell'Agenzia delle Entrate a cui è seguita la nota prot.n. 54918 del 7 settembre 2011 dell'Agenzia delle Dogane. 

In sintesi, con l'introduzione delle nuove norme circa la territorialità delle prestazioni, le lavorazioni, che prima si consideravano effettuate nel luogo di esecuzione materiale, alla luce delle nuove disposizioni legislative, si considerano effettuate nel paese di stabilimento del committente se soggetto passivo nazionale; ciò comporta che il committente nazionale è tenuto all'assolvimento dell'Iva con il meccanismo dell'Inversione contabile; nel caso di prestazioni eseguite fuori dall'UE, all'introduzione nel territorio comunitario dei prodotti compensatori, l'imponibile sarà determinato secondo le norme doganali sopra in breve menzionate, con il rischio di doppia imposizione. 

Con la nota dell'Agenzia delle Dogane sopra riportata, viene chiarito che l'imposta versata con il meccanismo dell'inversione contabile dovrà essere dedotta da quella liquidata in Dogana all'atto dell'importazione, la riduzione avverrà però esclusivamente se l'importatore sarà in grado di dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta, tale prova sarà fornita con la presentazione dell'Autofattura o con la fatture estera debitamente integrata. 

Nella dichiarazione doganale si dovrà procedere quindi alla liquidazione dell'Iva secondo quanto previsto dall'art. 69 del DPR 633/72 in applicazione della normativa doganale (art. 151 Reg. CEE 2913/92 e art. 591 Reg. CEE 2454/93), ovvero, all'indicazione del totale Imponibile Iva (importo della lavorazione comprensivo dell'importo dei materiali utilizzati) con il codice 405; successivamente, con il codice 407 si procederà allo storno dell'ammontare dell'Iva assolta con il procedimento del Reverse charge; inoltre, nella casella 44 del DAU dovranno essere indicati gli estremi del documento presentato, che attesta l'avvenuto assolvimento dell'imposta. 

Risulta importante chiarire due ulteriori punti; qualora il committente/importatore non sia in grado di dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta con il sistema del Reverse Charge sulla prestazione di lavorazione al momento della presentazione della dichiarazione doganale, si applicherà la procedura finora seguita, e quindi, sarà dovuto il pagamento dell'Iva calcolata sul totale Imponibile determinato in base alla normativa doganale; l'importatore, inoltre, in base a quanto previsto dalla normativa fiscale, sarà tenuto ad emettere Autofattura senza applicazione dell'Iva indicando "Iva assolta in Dogana con document n. XXXXX del XXXXX". 

Fonti e Link 


domenica 25 agosto 2013

Valore in Dogana

Il valore in dogana delle merci e le norme per determinarlo rivestono grande importanza in ogni caso di importazione da paesi extracomunitari, è evidente che risulta necessario conoscere in anticipo quali saranno le basi di calcolo per il dazio, le eventuali sovraimposte di confine e per l'IVA.


Le norme sul valore in dogana sono contenute nel C.D.C. (Reg. Cee 12 ottobre 1992 n. 2913) agli artt. 28-36 e nelle disposizioni attuative (Reg. Cee 2 luglio 1993 n. 2454) agli articoli 141-181, il Nuovo Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee n. 450/2008) non ha apportato sostanziali modifiche a tali norme, che trovano le loro basi nell'accorto GATT (General Agreement on Tariffs and Trade del 1994); attualmente quindi, alla luce delle regole su esposte, il valore in dogana è dato dal valore della transazione, ovvero, dal valore effettivamente pagato o da pagare per la merce.

Le norme stabilite dal codice doganale comunitario prevedono quindi un metodo di determinazione principale e cinque metodi secondari o alternativi, il primo codificato all'articolo 41 del Nuovo C.D.C. e gli altri all'articolo 42; come visto quindi il valore in dogana sarà dato dal valore di transazione e, solo nel caso non sia  possibile determinare il valore in tale maniera, si procederà al calcolo secondo uno dei cinque metodi alternativi indicati nel successivo articolo, tali metodi, disposti secondo ordine gerarchico, sono presi in considerazione nel caso non si riesca a trovare un prezzo congruo o nel caso in cui i legami tra venditore ed acquirente siano tali da far considerare il prezzo non attendibile. 

Secondo quanto previsto dall'art. 42 del Nuovo C.D.C. i cinque metodi alternativi sono: 
- Valore di transazione di merci identiche
- Valore di transazione di merci similari
- Valore dedotto
- Valore Calcolato 
- Valore determinato in conformità ai dati disponibili dalla Comunità

Al valore della merce, determinato come sopra esposto, si dovranno aggiungere altri elementi, anche se non espressamente indicati in fattura, che però concorrono a formare l'imponibile dei diritti doganali, questi elementi sono codificati all'art. 32 del (Reg. Cee) 2913 del 1992 che riporto integralmente :  


-commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
-costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
-costo dell’imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
-il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
- materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,
- utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate.
-materie consumate durante la produzione delle merci importate,
-lavori d’ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate
- i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto
a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella
misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente
pagato o da pagare;
- il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione del
le merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
- le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
- le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo
d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità. 
- ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato
o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
- Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.
- Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d’acquisto» si intendono le somme versate da un
importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell’acquisto delle merci da valutare.
-  Nonostante il paragrafo 1, lettera c), a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci
- i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita
delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l’esportazione, a
destinazione della Comunità, delle merci qui importate. 

Oltre questo, nel calcolo del valore imponibile, si dovrà tenere conto anche dell'importo delle spese di trasporto con riferimento all'Incoterm della transazione. 

Fonti e Link: 

mercoledì 21 agosto 2013

TARIC tariffa doganale

La tariffa doganale (TARIC) si basa sul sistema armonizzato (fondato sulla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci) ed è stata istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 Luglio 1987, questa è un elenco merceologico volto a classificare ogni tipo di prodotto; la TARIC è suddivisa in 99 capitoli (97 utilizzati e 2 a disposizione della comunità) che vanno dagli animali vivi agli oggetti d'arte. 

La tariffa doganale comune e la nomenclatura combinata costituiscono una classificazione merceologica dalla quale si può rilevare una fiscalità applicabile ai prodotti da importare, risulta quindi di grande importanza stabilire correttamente a quale "voce doganale" appartengono le merci da importare o da esportare al fine di evitare possibili contestazioni. 

Oltre all'imposizione daziaria, la corretta classificazione delle merci sulla base dalla Taric è di grande importanza nel caso venga richiesta l'emissione del Certificato di circolazione EUR.1, in quanto, proprio alla Taric, fanno riferimento i vari protocolli di origine, al fine di delineare i requisiti di lavorazione necessari al conferimento del carattere originario dei prodotti. 

Al fine di qualificare correttamente le merci si dovrà far riferimento alle disposizioni preliminari della tariffa doganale ed alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata ovvero: 

a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito o da considerare come tale quando è presentato smontato o non montato.

b)Qualsiasi menzione a una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata o anche associata ad altre materie; così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti integralmente o parzialmente da questa materia.

Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata secondo i seguenti principi.
a) La voce più specifica prevale sulle voci di portata più generale; tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte soltanto delle materie che costituiscono un prodotto misto o a un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come egualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti da materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in base alla regola precedente, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Ove le regole precedenti non permettano di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
d) Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle suddette regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. 

La corretta classificazione delle merci all'importazione garantisce la corretta applicazione dei dazi ed elimina la possibilità di contestazioni, inoltre, per gli operatori che si apprestano ad importare o ad esportare delle merci, rilevare correttamente la nomenclatura doganale risulta molto importante e dovrebbe essere prassi comune per ogni azienda che commercia con l'estero, è evidente che, soltanto in questo modo, si potrà in anticipo conoscere l'imposizione daziaria e  la documentazione necessaria all'eventuale esenzione o riduzione. 

fonti e link: 

Certificato di Circolazione Merci EUR.1


Il certificato di Circolazione EUR.1, è un particolare modello utilizzato per l'accertamento dell'origine preferenziale negli scambi con paesi legati alla U.E. da accordi tariffari e che garantiscono all'importatore un esenzione dal pagamento dei dazi. 


Il certificato viene rilasciato dalla Dogana su mandato scritto dell'esportatore (vedi circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 11/D del 28 aprile 2010), che dovrà verificare l'esistenza dei requisiti necessari per il rilascio del Modello EUR.1 e, se del caso, richiedere ai propri fornitori una dichiarazione di origine Preferenziale, la documentazione giustificativa potrà essere richiesta dall'Ufficio delle Dogane all'atto dell'esportazione oppure, sia in maniera autonoma sia sulla base di accordi di collaborazione amministrativa con le dogane estere, successivamente all'uscita delle merci dal territorio comunitario ed entro tre anni dall'esportazione. 

Decisamente importante è la definizione di Origine Preferenziale, origine ben diversa del Made In o dalla semplice origine c.d. commerciale, la qualificazione di prodotto di Origine preferenziale comunitaria si base sull'esistenza di requisiti, codificati negli specifici accordi che legano l'Unione Europea con lo stato o il gruppo di stati firmatari. Al momento, non esiste un unico accordo o un unico protocollo a cui fare riferimento anche se, durante l'incontro di Lisbona tra i ministri Euro-mediterranei del Commercio, è stata proposta la sostituzione dei vari protocolli di origine preferenziale con uno strumento unico (che può essere consultato qui); rimane quindi onere dell'esportatore verificare, consultando i protocolli di origine (che potete trovare qui), la possibilità di emettere il certificato per i prodotti da esportare. 

All'interno dei vari protocolli le merci vengono classificate secondo il codice doganale (TARIC) e, per ogni singola classificazione, vengono stabiliti i criteri di lavorazione necessari al conferimento dell'origine Preferenziale, in mancanza di specifiche disposizioni, l'origine preferenziale è conferita, oltre ovviamente ai prodotti interamente ottenuti nella U.E., anche ai prodotti che abbiano subito una lavorazione sufficiente secondo i criteri generali, ovvero, il cambio di voce doganale o il criterio del valore aggiunto; rimane da ricordare che alcune lavorazioni sono sempre insufficienti a conferire il carattere originario, tra queste il lavaggio, la pulitura, lo stoccaggio,  cernita, selezione, e le altre lavorazioni indicate nei vari protocolli di origine. 

Il certificato di Circolazione può essere sostituito dalla dichiarazione ridotta in fattura, tale dichiarazione ha la stessa finalità del certificato e può sostituire l'emissione del modello EUR.1 per le esportazioni di merci di valore inferiore ai 6000 Euro, nulla cambia per quanto riguarda l'esistenza dei requisiti della merce; la dichiarazione, anch'essa codificata nei vari protocolli di origine, dovrà essere riportata nella fattura e dovrà essere identica a quella inserita nel protocollo. 

Il certificato di circolazione modello EUR.1, all'interno degli scambi tra paesi dell'area Paneuromediterranea, riveste un importanza fondamentale anche se, spesso, gli esportatori sottovalutano le conseguenze dovute al rilascio del certificato per merci che non hanno i requisiti o per merci delle quali non si ha la possibilità, in sede di controllo, di fornire le prove documentali di origine; la necessità per l'operatore doganale di ricevere un mandato scritto per richiedere l'emissione del certificato e la specifica menzione all'interno del mandato della responsabilità penale in cui incorre l'esportatore che fornisca informazioni mendaci, dovrebbe portare gli operatori ad una maggiore attenzione ma purtroppo bisogna rilevare che, nella pratica quotidiana, molti esportatori non si curano di controllare l'esistenza dei requisiti di rilascio, controllo che potrebbe essere agevolmente effettuato rivolgendosi ad un operatore doganale il quale ha gli strumenti e le competenze necessarie. 

fonti e link utili:
Consiglio Nazionale degli spedizionieri Doganali
Tariffa doganale comune
Unione Europea
Agenzia delle Dogane