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lunedì 25 novembre 2013

Rispedizione di merci difettose

Nella pratica commerciale è possibile che la merce, una volta importata definitivamente nel territorio nazionale, risulti difettosa, è importante quindi, in particolare per forniture di valore rilevante, che l'operatore sappia quali sono le condizioni, i tempi ed i passi necessari da compiere per poter richiedere il rimborso dei diritti doganali versati.

Per tale eventualità si dovrà fare riferimento agli artt. 135 e seguenti del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U.L.D.) e l'art. 238 del Reg. (CE) n. 2913/92 ossia del Codice Doganale Comunitario; tali norme prevedono la possibilità di rispedire la merce oggetto dell'importazione richiedendo il rimborso dei diritti doganali versati, l'istanza deve, a pena di decadenza, essere presentata dall'importatore o dal suo rappresentante, entro tre mesi dalla data di emissione della bolla doganale, la merce dovrà essere posta a disposizione delle autorità doganali all'atto della presentazione della domanda. 

Al fine di poter ottenere il rimborso dei diritti doganali deve ricorrere una delle condizioni previste dall'articolo 135 T.U.L.D.,  che sono : 
a) la merce risulta difettosa o non conforme alle pattuizioni
b) la merce risulta avariata
c) quando sopravvenute disposizioni ne vietino l'utilizzo o ne limitino notevolmente la disponibilità 
d) variazione rilevante (superiore al 20%) della parità ufficiale del cambio monetario intervenuta prima del pagamento. 
e) rifiuto della concessione di agevolazioni fiscali per merce importata con sospensione dei diritti doganali o di parte di essi. 
f) quando fatti sopravvenuti e non imputabili rendono impossibile l'impiego nell'uso agevolato previsto, quando la merce sia stata oggetto di importazione con agevolazione fiscale. 
g) quando sussistono altri particolari motivi che siano tali da rendere impossibile o non conveniente l'utilizzazione della merce e dipendono da fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore. 

L'accoglimento dell'istanza è subordinato all'accertamento di alcune condizioni, in primis, la merce oggetto della domanda deve essere riconosciuta, in maniera indubbia, come quella precedentemente importata, inoltre, la stessa non deve essere di origine nazionale precedentemente esportata in via definitiva; c'è inoltre da notare che la merce non deve essere stata utilizzata a meno che l'utilizzo non sia necessario al fine di constatare la difettosità. 

Ricade tra gli obblighi del richiedente dimostrare che la difettosità o non conformità sussistesse al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e, per i primi due casi (a e b), che il prezzo non facesse ragionevolmente ritenere che la merce potesse presentare difetti tali da renderla invendibile o inutilizzabile; per completezza rimane da rilevare che, oltre agli aspetti doganali dovranno essere presi in considerazione anche gli aspetti contrattuali,  in particolare per i casi riportati ai punti c d e ed f, che, seppur autorizzino la concessione dell'autorizzazione alla riesportazione ed alla restituzione dei diritti doganali versati, potrebbero non essere sufficienti a far accettare al venditore la restituzione delle merci; in tale eventualità, con le medesime norme, viene regolato il caso della distruzione sotto controllo doganale.

L'Agenzia delle Dogane dovrà rispondere, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e,  nel caso di accoglimento, l'importatore avrà l'obbligo di riesportare le merci entro sessanta giorni dalla notifica.

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