Visualizzazioni totali

lunedì 28 ottobre 2013

Importazione di beni

Le importazioni di beni provenienti da paesi non comunitari nel territorio dello stato sono disciplinate, ai
fini IVA, dagli artt. 67 e seguenti del Dpr 633/72, tali operazioni possono essere o meno assoggettate ad imposta.

L'importazione comporta l'emissione del documento doganale di Importazione (IM) ed il pagamento dei dazi e dell'Iva se dovuti, tali imposte devono essere calcolate sulla base imponibile data dall'importo fatturato e dagli eventuali altri elementi che concorrono alla formazione del valore in dogana, utilizzando, nel caso il valore sia espresso in valuta diversa dall'Euro, il cambio doganale, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed aggiornato con cadenza mensile. 

Il documento doganale è l'unico rilevante ai fini Iva, da ciò consegue che solo tale documento dovrà essere annotato nel registro IVA acquisti.

l'articolo 67 del DPR 633/72 definisce le importazioni come tutte le operazioni di introduzione di beni nel territorio dello stato e prevenienti da paesi non compresi nel territorio della Comunità purchè non immessi in libera pratica in altro stato membro, ed in particolare :
(art. 67 co.1 D.P.R. 633/1972) 
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

Il successivo art. 70 al comma 1° impone che, per le operazioni di Importazione, l'imposta dovuto sia accertata e liquidata in dogana per ciascuna operazione; l'importo dovuto, calcolato in bolla doganale secondo le norme doganali relative ai diritti di confine, sarà quindi versato in dogana secondo le modalità previste e riconoscibili dalle indicazioni contenute nel campo 44 sottocasella "MP", dal rappresentante in dogana per conto dell'Importatore. 

ai sensi degli artt. 72 e seguenti del DPR citato, alcune operazioni, sebbene siano da considerarsi importazioni di beni, non sono soggette ad imposta, tra queste sono da ricordare, le importazioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, le importazioni non soggette ad imposta secondo trattati ed accordi internazionali (beni inviati a sedi consolari, comandi militari, sedi dell'Unione Europea etc.) e, da ultime, le operazioni di beni indicati all'art. 74 co. 8 e 9 che riporto integralmente : 

(art. 74 co. 8 e 9 D.P.R. 633/1972) 

8. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
9. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21).

mercoledì 23 ottobre 2013

Esportazioni senza trasferimento della proprietà

La fattispecie in esame è rappresentata dalle esportazioni "definitive" ai fini doganali, alle quali però
non consegue un trasferimento della proprietà dei beni in senso giuridico; tale fattispecie è stata delineata dall'Amministrazione finanziaria con la Nota del Min.Finanze prto. 1248 del 6 maggio 1997. 

La nota ministeriale ha per oggetto il "regime doganale applicabile in caso di invio in Paesi terzi di merci per lavorazione, senza trasferimento di proprietà, destinata ed essere reintrodotte sotto forma di prodotti compensatori", Il regime in argomento è utilizzato per risolvere difficoltà di carattere operativo riscontrate in presenza di pratiche doganali di temporanea esportazione in perfezionamento passivo. 

Nella nota sono forniti importanti chiarimenti sul rapporto intercorrente tra i regimi doganali di esportazione definitiva e temporanea esportazione, nonché importanti riflessi in campo IVA. 

Risulta, dalla lettura della Nota e della documentazione successiva, che non vi è alcun obbligo per l'operatore  di utilizzare il regime del perfezionamento passivo, sottoposto a preventiva autorizzazione, in quanto questo costituisce un agevolazione per l'esportatore che ha la facoltà di ricorrervi o meno; esiste quindi la possibilità di ricorrere liberamente all'esportazione definitiva nel caso non si ritenga di scegliere la complessa procedura del perfezionamento passivo.

Effettuare un esportazione definitiva per materie prime destinate ad essere reimportate sotto forma di prodotti compensatori non implica il realizzarsi di una cessione all'esportazione ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 633/1972 e tali cessioni non concorrono alla formazione di "Plafond". 

In assenza di trasferimento di proprietà e quindi, in assenza di una cessione all'esportazione rilevante ai fini Iva, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, il documento necessario per  l'effettuazione della pratica doganale di esportazione può essere costituito da una Lista Valorizzata, redatta su carta intestata con l'indicazione dei beni inviati all'estero, da annotare su apposito registro.

La bolla doganale emessa dovrà riportare la dicitura "non valida ai fini dell'art. 8 el D.P.R. n. 633/1972". 

Uno degli aspetti più importanti riguarda però l'eventualità che i beni rimangano all'estero,  la nota espressamente afferma che, nel caso le merci  dovessero essere oggetto di cessione, tale transazione non assume rilevanza ai fini dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

fonti:
Agenzia delle Dogane 
Agenzia delle Entrate 
D.P.R. 633/1972

lunedì 21 ottobre 2013

Nuovo codice Doganale Comunitario


Nella GU UE L 269 del 10.10.2013 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. 

Questo regolamento è applicabile a partire dal 1° giugno 2016, salvo per gli articoli che permettono alla Commissione europea di adottare gli atti delegati e gli atti esecutivi.

Per l'applicabilità completa sarà necessario attendere la pubblicazione del Regolamento attuativo.

Elenco dei posti d'ispezione Frontalieri


Nella Gazzetta Ufficiale UE L 267 del 9.10.2013 è stata pubblicata la decisione di esecuzione della Commissione, del 7 ottobre 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri. 

In tali punti d'ispezione sono possibili i controlli veterinari e zootecnici su prodotti in ingresso nella comunità europea e provenienti da paesi terzi.