Le importazioni di beni provenienti da paesi non comunitari nel territorio dello stato sono disciplinate, ai
L'importazione comporta l'emissione del documento doganale di Importazione (IM) ed il pagamento dei dazi e dell'Iva se dovuti, tali imposte devono essere calcolate sulla base imponibile data dall'importo fatturato e dagli eventuali altri elementi che concorrono alla formazione del valore in dogana, utilizzando, nel caso il valore sia espresso in valuta diversa dall'Euro, il cambio doganale, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed aggiornato con cadenza mensile.
Il documento doganale è l'unico rilevante ai fini Iva, da ciò consegue che solo tale documento dovrà essere annotato nel registro IVA acquisti.
l'articolo 67 del DPR 633/72 definisce le importazioni come tutte le operazioni di introduzione di beni nel territorio dello stato e prevenienti da paesi non compresi nel territorio della Comunità purchè non immessi in libera pratica in altro stato membro, ed in particolare :
(art. 67 co.1 D.P.R. 633/1972) a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
Il successivo art. 70 al comma 1° impone che, per le operazioni di Importazione, l'imposta dovuto sia accertata e liquidata in dogana per ciascuna operazione; l'importo dovuto, calcolato in bolla doganale secondo le norme doganali relative ai diritti di confine, sarà quindi versato in dogana secondo le modalità previste e riconoscibili dalle indicazioni contenute nel campo 44 sottocasella "MP", dal rappresentante in dogana per conto dell'Importatore.
ai sensi degli artt. 72 e seguenti del DPR citato, alcune operazioni, sebbene siano da considerarsi importazioni di beni, non sono soggette ad imposta, tra queste sono da ricordare, le importazioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, le importazioni non soggette ad imposta secondo trattati ed accordi internazionali (beni inviati a sedi consolari, comandi militari, sedi dell'Unione Europea etc.) e, da ultime, le operazioni di beni indicati all'art. 74 co. 8 e 9 che riporto integralmente :
(art. 74 co. 8 e 9 D.P.R. 633/1972)
8. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
9. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21).
9. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21).
