La tariffa doganale (TARIC) si basa sul sistema armonizzato (fondato sulla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci) ed è stata istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 Luglio 1987, questa è un elenco merceologico volto a classificare ogni tipo di prodotto; la TARIC è suddivisa in 99 capitoli (97 utilizzati e 2 a disposizione della comunità) che vanno dagli animali vivi agli oggetti d'arte.
La tariffa doganale comune e la nomenclatura combinata costituiscono una classificazione merceologica dalla quale si può rilevare una fiscalità applicabile ai prodotti da importare, risulta quindi di grande importanza stabilire correttamente a quale "voce doganale" appartengono le merci da importare o da esportare al fine di evitare possibili contestazioni.
Oltre all'imposizione daziaria, la corretta classificazione delle merci sulla base dalla Taric è di grande importanza nel caso venga richiesta l'emissione del Certificato di circolazione EUR.1, in quanto, proprio alla Taric, fanno riferimento i vari protocolli di origine, al fine di delineare i requisiti di lavorazione necessari al conferimento del carattere originario dei prodotti.
Al fine di qualificare correttamente le merci si dovrà far riferimento alle disposizioni preliminari della tariffa doganale ed alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata ovvero:
a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito o da considerare come tale quando è presentato smontato o non montato.
b)Qualsiasi menzione a una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata o anche associata ad altre materie; così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti integralmente o parzialmente da questa materia.
Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata secondo i seguenti principi.
a) La voce più specifica prevale sulle voci di portata più generale; tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte soltanto delle materie che costituiscono un prodotto misto o a un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come egualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti da materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in base alla regola precedente, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Ove le regole precedenti non permettano di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
d) Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle suddette regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
La corretta classificazione delle merci all'importazione garantisce la corretta applicazione dei dazi ed elimina la possibilità di contestazioni, inoltre, per gli operatori che si apprestano ad importare o ad esportare delle merci, rilevare correttamente la nomenclatura doganale risulta molto importante e dovrebbe essere prassi comune per ogni azienda che commercia con l'estero, è evidente che, soltanto in questo modo, si potrà in anticipo conoscere l'imposizione daziaria e la documentazione necessaria all'eventuale esenzione o riduzione.
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