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domenica 25 agosto 2013

Valore in Dogana

Il valore in dogana delle merci e le norme per determinarlo rivestono grande importanza in ogni caso di importazione da paesi extracomunitari, è evidente che risulta necessario conoscere in anticipo quali saranno le basi di calcolo per il dazio, le eventuali sovraimposte di confine e per l'IVA.


Le norme sul valore in dogana sono contenute nel C.D.C. (Reg. Cee 12 ottobre 1992 n. 2913) agli artt. 28-36 e nelle disposizioni attuative (Reg. Cee 2 luglio 1993 n. 2454) agli articoli 141-181, il Nuovo Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee n. 450/2008) non ha apportato sostanziali modifiche a tali norme, che trovano le loro basi nell'accorto GATT (General Agreement on Tariffs and Trade del 1994); attualmente quindi, alla luce delle regole su esposte, il valore in dogana è dato dal valore della transazione, ovvero, dal valore effettivamente pagato o da pagare per la merce.

Le norme stabilite dal codice doganale comunitario prevedono quindi un metodo di determinazione principale e cinque metodi secondari o alternativi, il primo codificato all'articolo 41 del Nuovo C.D.C. e gli altri all'articolo 42; come visto quindi il valore in dogana sarà dato dal valore di transazione e, solo nel caso non sia  possibile determinare il valore in tale maniera, si procederà al calcolo secondo uno dei cinque metodi alternativi indicati nel successivo articolo, tali metodi, disposti secondo ordine gerarchico, sono presi in considerazione nel caso non si riesca a trovare un prezzo congruo o nel caso in cui i legami tra venditore ed acquirente siano tali da far considerare il prezzo non attendibile. 

Secondo quanto previsto dall'art. 42 del Nuovo C.D.C. i cinque metodi alternativi sono: 
- Valore di transazione di merci identiche
- Valore di transazione di merci similari
- Valore dedotto
- Valore Calcolato 
- Valore determinato in conformità ai dati disponibili dalla Comunità

Al valore della merce, determinato come sopra esposto, si dovranno aggiungere altri elementi, anche se non espressamente indicati in fattura, che però concorrono a formare l'imponibile dei diritti doganali, questi elementi sono codificati all'art. 32 del (Reg. Cee) 2913 del 1992 che riporto integralmente :  


-commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
-costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
-costo dell’imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
-il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
- materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,
- utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate.
-materie consumate durante la produzione delle merci importate,
-lavori d’ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate
- i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto
a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella
misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente
pagato o da pagare;
- il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione del
le merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
- le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
- le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo
d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità. 
- ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato
o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
- Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.
- Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d’acquisto» si intendono le somme versate da un
importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell’acquisto delle merci da valutare.
-  Nonostante il paragrafo 1, lettera c), a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci
- i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita
delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l’esportazione, a
destinazione della Comunità, delle merci qui importate. 

Oltre questo, nel calcolo del valore imponibile, si dovrà tenere conto anche dell'importo delle spese di trasporto con riferimento all'Incoterm della transazione. 

Fonti e Link: 

mercoledì 21 agosto 2013

TARIC tariffa doganale

La tariffa doganale (TARIC) si basa sul sistema armonizzato (fondato sulla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci) ed è stata istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 Luglio 1987, questa è un elenco merceologico volto a classificare ogni tipo di prodotto; la TARIC è suddivisa in 99 capitoli (97 utilizzati e 2 a disposizione della comunità) che vanno dagli animali vivi agli oggetti d'arte. 

La tariffa doganale comune e la nomenclatura combinata costituiscono una classificazione merceologica dalla quale si può rilevare una fiscalità applicabile ai prodotti da importare, risulta quindi di grande importanza stabilire correttamente a quale "voce doganale" appartengono le merci da importare o da esportare al fine di evitare possibili contestazioni. 

Oltre all'imposizione daziaria, la corretta classificazione delle merci sulla base dalla Taric è di grande importanza nel caso venga richiesta l'emissione del Certificato di circolazione EUR.1, in quanto, proprio alla Taric, fanno riferimento i vari protocolli di origine, al fine di delineare i requisiti di lavorazione necessari al conferimento del carattere originario dei prodotti. 

Al fine di qualificare correttamente le merci si dovrà far riferimento alle disposizioni preliminari della tariffa doganale ed alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata ovvero: 

a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito o da considerare come tale quando è presentato smontato o non montato.

b)Qualsiasi menzione a una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata o anche associata ad altre materie; così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti integralmente o parzialmente da questa materia.

Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata secondo i seguenti principi.
a) La voce più specifica prevale sulle voci di portata più generale; tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte soltanto delle materie che costituiscono un prodotto misto o a un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come egualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti da materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in base alla regola precedente, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Ove le regole precedenti non permettano di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
d) Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle suddette regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. 

La corretta classificazione delle merci all'importazione garantisce la corretta applicazione dei dazi ed elimina la possibilità di contestazioni, inoltre, per gli operatori che si apprestano ad importare o ad esportare delle merci, rilevare correttamente la nomenclatura doganale risulta molto importante e dovrebbe essere prassi comune per ogni azienda che commercia con l'estero, è evidente che, soltanto in questo modo, si potrà in anticipo conoscere l'imposizione daziaria e  la documentazione necessaria all'eventuale esenzione o riduzione. 

fonti e link: 

Certificato di Circolazione Merci EUR.1


Il certificato di Circolazione EUR.1, è un particolare modello utilizzato per l'accertamento dell'origine preferenziale negli scambi con paesi legati alla U.E. da accordi tariffari e che garantiscono all'importatore un esenzione dal pagamento dei dazi. 


Il certificato viene rilasciato dalla Dogana su mandato scritto dell'esportatore (vedi circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 11/D del 28 aprile 2010), che dovrà verificare l'esistenza dei requisiti necessari per il rilascio del Modello EUR.1 e, se del caso, richiedere ai propri fornitori una dichiarazione di origine Preferenziale, la documentazione giustificativa potrà essere richiesta dall'Ufficio delle Dogane all'atto dell'esportazione oppure, sia in maniera autonoma sia sulla base di accordi di collaborazione amministrativa con le dogane estere, successivamente all'uscita delle merci dal territorio comunitario ed entro tre anni dall'esportazione. 

Decisamente importante è la definizione di Origine Preferenziale, origine ben diversa del Made In o dalla semplice origine c.d. commerciale, la qualificazione di prodotto di Origine preferenziale comunitaria si base sull'esistenza di requisiti, codificati negli specifici accordi che legano l'Unione Europea con lo stato o il gruppo di stati firmatari. Al momento, non esiste un unico accordo o un unico protocollo a cui fare riferimento anche se, durante l'incontro di Lisbona tra i ministri Euro-mediterranei del Commercio, è stata proposta la sostituzione dei vari protocolli di origine preferenziale con uno strumento unico (che può essere consultato qui); rimane quindi onere dell'esportatore verificare, consultando i protocolli di origine (che potete trovare qui), la possibilità di emettere il certificato per i prodotti da esportare. 

All'interno dei vari protocolli le merci vengono classificate secondo il codice doganale (TARIC) e, per ogni singola classificazione, vengono stabiliti i criteri di lavorazione necessari al conferimento dell'origine Preferenziale, in mancanza di specifiche disposizioni, l'origine preferenziale è conferita, oltre ovviamente ai prodotti interamente ottenuti nella U.E., anche ai prodotti che abbiano subito una lavorazione sufficiente secondo i criteri generali, ovvero, il cambio di voce doganale o il criterio del valore aggiunto; rimane da ricordare che alcune lavorazioni sono sempre insufficienti a conferire il carattere originario, tra queste il lavaggio, la pulitura, lo stoccaggio,  cernita, selezione, e le altre lavorazioni indicate nei vari protocolli di origine. 

Il certificato di Circolazione può essere sostituito dalla dichiarazione ridotta in fattura, tale dichiarazione ha la stessa finalità del certificato e può sostituire l'emissione del modello EUR.1 per le esportazioni di merci di valore inferiore ai 6000 Euro, nulla cambia per quanto riguarda l'esistenza dei requisiti della merce; la dichiarazione, anch'essa codificata nei vari protocolli di origine, dovrà essere riportata nella fattura e dovrà essere identica a quella inserita nel protocollo. 

Il certificato di circolazione modello EUR.1, all'interno degli scambi tra paesi dell'area Paneuromediterranea, riveste un importanza fondamentale anche se, spesso, gli esportatori sottovalutano le conseguenze dovute al rilascio del certificato per merci che non hanno i requisiti o per merci delle quali non si ha la possibilità, in sede di controllo, di fornire le prove documentali di origine; la necessità per l'operatore doganale di ricevere un mandato scritto per richiedere l'emissione del certificato e la specifica menzione all'interno del mandato della responsabilità penale in cui incorre l'esportatore che fornisca informazioni mendaci, dovrebbe portare gli operatori ad una maggiore attenzione ma purtroppo bisogna rilevare che, nella pratica quotidiana, molti esportatori non si curano di controllare l'esistenza dei requisiti di rilascio, controllo che potrebbe essere agevolmente effettuato rivolgendosi ad un operatore doganale il quale ha gli strumenti e le competenze necessarie. 

fonti e link utili:
Consiglio Nazionale degli spedizionieri Doganali
Tariffa doganale comune
Unione Europea
Agenzia delle Dogane