Le cessioni di beni a titolo gratuito destinate in omaggio in paesi extracomunitari pongono diversi problemi di carattere doganale e fiscale.
La dottrina e la stessa Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 89 dell'1.8.1996) sono concordi nell'affermare che, l'invio di beni fuori dal territorio comunitario in omaggio, configuri un esportazione non solo ai fini fiscali ma anche ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, con il conseguente regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d.P.R. 633/1972.
Quando si è in presenza di una operazione doganale di esportazione definitiva ed i beni oggetto dell'omaggio siano destinati all'immissione in consumo in un paese terzo, l'invio gratuito configura una cessione nel caso di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall'impresa; si ritiene quindi sia corretto procedere con l'emissione di una regolare fattura in regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 d.P.R. 633/72 con l'indicazione del valore normale dei beni e l'annotazione che si tratta di omaggi ceduti a titolo gratuito.
Altri autori ritengono invece debba procedersi con l'emissione della c.d. fattura pro-forma o di una lista valorizzata redatta su carta intestata dell'azienda, ai fini doganali, tale prassi, anche se generalmente accettata in ambito doganale, deve ritenersi non corretta nelle ipotesi di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall'impresa, mentre, si ritiene corretta nel caso dell'invio di merci non commercializzate né prodotte dall'impresa, di beni acquistati senza detrazione dell'imposta o nel caso si tratti di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.
Le cessioni di beni in omaggio possono ritenersi esportazioni ai fini dell'art. 8, bisogna però sottolineare che la loro rilevanza ai fini Iva non è completa perché non possono costituire titolo per la costruzione del Plafond, in questo tipo di operazioni manca il requisito fondamentale dell'onerosità; pur costituendo quindi un'operazione di esportazione definitiva, l'invio di beni in omaggio prodotti o commercializzati ordinariamente dall'impresa, l'assenza di un corrispettivo non consente di includere tale operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond.
In conclusione deve ritenersi corretta l'emissione di una fattura con l'indicazione di non imponibilità ex art. 8 comma 1 d.P.R. 633/1972 nei casi di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall'azienda, che riporti il valore normale e l'indicazione che trattasi di beni inviati in omaggio, tale fattura sarà utilizzata per l'emissione della bolla doganale ma la cessione non consentirà la creazione del Plafond, nei casi di cessioni di prodotti diversi da quelli commercializzati o prodotti dall'azienda o di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati sarà sufficiente l'emissione di una lista valorizzata o fattura pro-forma.
In ogni caso, per le merci inviate all'estero, sarà necessario emettere una Bolla doganale, quindi, è fondamentale che i beni inviati siano scortati da un documento (fattura, lista valorizzata o fattura pro-forma) che riporti i dati necessari per la compilazione del DAU.
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