Il meccanismo dell'inversione contabile consente agli importatori di ridurre l'importo dell'Iva da versare in Dogana all'atto dell'immissione in consumo di prodotti che hanno subito una lavorazione all'estero.
Come precedentemente visto nell'articolo riguardante il Valore in dogana delle merci, l'imponibile al quale fare riferimento per il calcolo dei diritti doganali è formato dal valore della lavorazione comprensivo del valore del materiale esportato, anche nel caso di esportazione senza il trasferimento della proprietà, ossia, con lista valorizzata.
La questione della doppia imposizione Iva, segnatala da importanti testate specializzate tra cui Il Sole 24 ore e ItaliaOggi, è sorta in seguito alla riforma della territorialità delle prestazione ad opera del D.Lgs. n. 18/2010, è stata chiarita con la circolare n. 37/2011 dell'Agenzia delle Entrate a cui è seguita la nota prot.n. 54918 del 7 settembre 2011 dell'Agenzia delle Dogane.
In sintesi, con l'introduzione delle nuove norme circa la territorialità delle prestazioni, le lavorazioni, che prima si consideravano effettuate nel luogo di esecuzione materiale, alla luce delle nuove disposizioni legislative, si considerano effettuate nel paese di stabilimento del committente se soggetto passivo nazionale; ciò comporta che il committente nazionale è tenuto all'assolvimento dell'Iva con il meccanismo dell'Inversione contabile; nel caso di prestazioni eseguite fuori dall'UE, all'introduzione nel territorio comunitario dei prodotti compensatori, l'imponibile sarà determinato secondo le norme doganali sopra in breve menzionate, con il rischio di doppia imposizione.
Con la nota dell'Agenzia delle Dogane sopra riportata, viene chiarito che l'imposta versata con il meccanismo dell'inversione contabile dovrà essere dedotta da quella liquidata in Dogana all'atto dell'importazione, la riduzione avverrà però esclusivamente se l'importatore sarà in grado di dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta, tale prova sarà fornita con la presentazione dell'Autofattura o con la fatture estera debitamente integrata.
Nella dichiarazione doganale si dovrà procedere quindi alla liquidazione dell'Iva secondo quanto previsto dall'art. 69 del DPR 633/72 in applicazione della normativa doganale (art. 151 Reg. CEE 2913/92 e art. 591 Reg. CEE 2454/93), ovvero, all'indicazione del totale Imponibile Iva (importo della lavorazione comprensivo dell'importo dei materiali utilizzati) con il codice 405; successivamente, con il codice 407 si procederà allo storno dell'ammontare dell'Iva assolta con il procedimento del Reverse charge; inoltre, nella casella 44 del DAU dovranno essere indicati gli estremi del documento presentato, che attesta l'avvenuto assolvimento dell'imposta.
Risulta importante chiarire due ulteriori punti; qualora il committente/importatore non sia in grado di dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta con il sistema del Reverse Charge sulla prestazione di lavorazione al momento della presentazione della dichiarazione doganale, si applicherà la procedura finora seguita, e quindi, sarà dovuto il pagamento dell'Iva calcolata sul totale Imponibile determinato in base alla normativa doganale; l'importatore, inoltre, in base a quanto previsto dalla normativa fiscale, sarà tenuto ad emettere Autofattura senza applicazione dell'Iva indicando "Iva assolta in Dogana con document n. XXXXX del XXXXX".
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