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mercoledì 23 ottobre 2013

Esportazioni senza trasferimento della proprietà

La fattispecie in esame è rappresentata dalle esportazioni "definitive" ai fini doganali, alle quali però
non consegue un trasferimento della proprietà dei beni in senso giuridico; tale fattispecie è stata delineata dall'Amministrazione finanziaria con la Nota del Min.Finanze prto. 1248 del 6 maggio 1997. 

La nota ministeriale ha per oggetto il "regime doganale applicabile in caso di invio in Paesi terzi di merci per lavorazione, senza trasferimento di proprietà, destinata ed essere reintrodotte sotto forma di prodotti compensatori", Il regime in argomento è utilizzato per risolvere difficoltà di carattere operativo riscontrate in presenza di pratiche doganali di temporanea esportazione in perfezionamento passivo. 

Nella nota sono forniti importanti chiarimenti sul rapporto intercorrente tra i regimi doganali di esportazione definitiva e temporanea esportazione, nonché importanti riflessi in campo IVA. 

Risulta, dalla lettura della Nota e della documentazione successiva, che non vi è alcun obbligo per l'operatore  di utilizzare il regime del perfezionamento passivo, sottoposto a preventiva autorizzazione, in quanto questo costituisce un agevolazione per l'esportatore che ha la facoltà di ricorrervi o meno; esiste quindi la possibilità di ricorrere liberamente all'esportazione definitiva nel caso non si ritenga di scegliere la complessa procedura del perfezionamento passivo.

Effettuare un esportazione definitiva per materie prime destinate ad essere reimportate sotto forma di prodotti compensatori non implica il realizzarsi di una cessione all'esportazione ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 633/1972 e tali cessioni non concorrono alla formazione di "Plafond". 

In assenza di trasferimento di proprietà e quindi, in assenza di una cessione all'esportazione rilevante ai fini Iva, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, il documento necessario per  l'effettuazione della pratica doganale di esportazione può essere costituito da una Lista Valorizzata, redatta su carta intestata con l'indicazione dei beni inviati all'estero, da annotare su apposito registro.

La bolla doganale emessa dovrà riportare la dicitura "non valida ai fini dell'art. 8 el D.P.R. n. 633/1972". 

Uno degli aspetti più importanti riguarda però l'eventualità che i beni rimangano all'estero,  la nota espressamente afferma che, nel caso le merci  dovessero essere oggetto di cessione, tale transazione non assume rilevanza ai fini dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

fonti:
Agenzia delle Dogane 
Agenzia delle Entrate 
D.P.R. 633/1972

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