Le norme sul valore in dogana sono contenute nel C.D.C. (Reg. Cee 12 ottobre 1992 n. 2913) agli artt. 28-36 e nelle disposizioni attuative (Reg. Cee 2 luglio 1993 n. 2454) agli articoli 141-181, il Nuovo Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee n. 450/2008) non ha apportato sostanziali modifiche a tali norme, che trovano le loro basi nell'accorto GATT (General Agreement on Tariffs and Trade del 1994); attualmente quindi, alla luce delle regole su esposte, il valore in dogana è dato dal valore della transazione, ovvero, dal valore effettivamente pagato o da pagare per la merce.
Le norme stabilite dal codice doganale comunitario prevedono quindi un metodo di determinazione principale e cinque metodi secondari o alternativi, il primo codificato all'articolo 41 del Nuovo C.D.C. e gli altri all'articolo 42; come visto quindi il valore in dogana sarà dato dal valore di transazione e, solo nel caso non sia possibile determinare il valore in tale maniera, si procederà al calcolo secondo uno dei cinque metodi alternativi indicati nel successivo articolo, tali metodi, disposti secondo ordine gerarchico, sono presi in considerazione nel caso non si riesca a trovare un prezzo congruo o nel caso in cui i legami tra venditore ed acquirente siano tali da far considerare il prezzo non attendibile.
Secondo quanto previsto dall'art. 42 del Nuovo C.D.C. i cinque metodi alternativi sono:
- Valore di transazione di merci identiche
- Valore di transazione di merci similari
- Valore dedotto
- Valore Calcolato
- Valore determinato in conformità ai dati disponibili dalla Comunità
Al valore della merce, determinato come sopra esposto, si dovranno aggiungere altri elementi, anche se non espressamente indicati in fattura, che però concorrono a formare l'imponibile dei diritti doganali, questi elementi sono codificati all'art. 32 del (Reg. Cee) 2913 del 1992 che riporto integralmente :
-commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
-costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
-costo dell’imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
-il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
- materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,
- utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate.
-materie consumate durante la produzione delle merci importate,
-lavori d’ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate
- i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto
a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella
misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente
pagato o da pagare;
- il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione del
le merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
- le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
- le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo
d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.
- ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato
o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
- Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.
- Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d’acquisto» si intendono le somme versate da un
importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell’acquisto delle merci da valutare.
- Nonostante il paragrafo 1, lettera c), a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci
- i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita
delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l’esportazione, a
destinazione della Comunità, delle merci qui importate.
Oltre questo, nel calcolo del valore imponibile, si dovrà tenere conto anche dell'importo delle spese di trasporto con riferimento all'Incoterm della transazione.
Fonti e Link:

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